Regolamenti per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 53 dello Statuto e secondo le previsioni contenute nel titolo IV del Regolamento Generale di Ateneo.
Art. 2 - Calendario Sedute
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, secondo un calendario predisposto dal Rettore, con cadenza almeno bimestrale.
In via straordinaria il Consiglio di Amministrazione si riunirà, anche ad horas, in caso di comprovata urgenza e su un solo argomento.
Inoltre il Rettore convoca il Consiglio su richiesta di almeno un terzo dei componenti
Art. 3 - Presidenza del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Rettore. In caso di impedimento o di assenza del Rettore o nel caso lo stesso si trovi in stato di incompatibilità per un determinato oggetto, il Consiglio è presieduto dal Vice-Presidente nominato tra i componenti nella prima seduta utile.
In caso di momentaneo impedimento anche del Vice-Presidente, la presidenza è assunta dal membro più anziano per ruolo fra i professori e ricercatori presenti nel Consiglio di Amministrazione.
Art. 4 - Convocazione e Ordine del giorno
Il Rettore convoca il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l’ordine del giorno, facendone pervenire comunicazione ai Componenti almeno 7 giorni prima della riunione, con posta elettronica certificata. L’ordine del giorno della seduta è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo.
Il materiale istruttorio relativo alla seduta è pubblicato in un sistema documentale il cui accesso è riservato ai componenti dell’organo e al Direttore Generale almeno due giorni lavorativi prima della data della seduta del Consiglio di Amministrazione.
Gli argomenti non istruiti entro tale scadenza sono rinviati alla successiva riunione del Consiglio di Amministrazione.
Argomenti che rivestono particolare carattere di urgenza possono essere integrati nell’ordine del giorno già comunicato e la relativa notifica dovrà avvenire almeno 2 giorni lavorativi prima della data di convocazione.Contestualmente il relativo materiale istruttorio dovrà essere a disposizione dei Componenti.
La richiesta di inserimento di argomenti all’ordine del giorno può essere avanzata da almeno un quinto dei componenti e diviene obbligatoria per il Presidente nella seduta successiva.
Nel corso della seduta la richiesta di inserimento di un punto aggiuntivo all’ordine del giorno può essere discussa solo se sono presenti tutti i Componenti e se la richiesta è approvata all’unanimità.
Art. 5 - Validità delle Sedute e delle Deliberazioni
Alle riunioni del Consiglio sono legittimati a partecipare esclusivamente i componenti dell’organo come individuati dallo Statuto dell’Università del Salento. Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il Direttore generale con funzioni verbalizzanti, il dirigente della Ripartizione Finanziaria e il Prorettore Vicario.
Il numero dei presenti non può essere inferiore a cinque componenti il collegio.
È consentita la partecipazione in videoconferenza. I componenti interessati possono avanzare motivata richiesta all’ufficio organi collegiali almeno 4 giorni prima della riunione.
Decorsi 30 minuti dall’ora di convocazione, il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia la seduta ad altra data.
I membri elettivi decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate o se viene meno una delle condizioni della loro eleggibilità e sono sostituiti secondo le procedure previste dallo Statuto.
Nel caso di anticipata cessazione del mandato di un consigliere di amministrazione il mandato del nuovo componente è riferito all’intera durata della carica.
La verifica del numero legale può essere chiesta in qualunque momento anche da un solo componente.
Accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta, per non più di 30 minuti.
Se alla ripresa il numero legale non è raggiunto, il Presidente aggiorna la seduta, annunciando la data e l’ora della seduta successiva, con i punti all’ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare.
Gli assenti riceveranno tempestiva comunicazione della nuova data.
Le deliberazioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e sonoadottate dalla maggioranza dei presenti, salvo i casi espressamente previsti nello Statuto.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Nessun componente può prendere parte alla votazione ed alla discussione su questioni che riguardino direttamente la sua persona o suoi parenti e affini entro il quarto grado.
Art. 6 - Interventi nella Discussione
Il Presidente dirige la discussione, assicurandone il regolare svolgimento seguendo la sequenza dell’ordine del giorno.
Durante lo svolgimento della seduta, ogni componente ha diritto di intervenire sugli argomenti all’ordine del giorno per un massimo di due interventi per argomento, prenotandosi presso la Presidenza. L’intervento non può superare di norma la durata di 5 minuti. Sono ammesse brevi repliche.
Il Rettore può invitare alla seduta, al fine di illustrare gli argomenti oggetto della deliberazione, esperti o tecnici che si allontaneranno al momento della votazione.
Art. 7 - Emendamenti
Ciascun componente può proporre emendamenti e proposte alternative alle proposte di delibera che il Presidente pone in votazione. Qualora sia presentata ad una proposta di delibera una pluralità di emendamenti o di proposte alternative, il Presidente pone in votazione prima quelli che più si allontanano dal testo originario e, in caso di rigetto, via via gli altri, fino all’emendamento più vicino al testo originario; prima gli emendamenti soppressivi, quindi quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi.
Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.
Art. 8 - Mozioni
Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione può presentare una mozione scritta.
La mozione deve riportare il testo da sottoporre al voto del Consiglio di Amministrazione.
L’inserimento della mozione nell’ordine del giorno della seduta diviene obbligatorio per il Presidente se la stessa è presentata entro il termine di 2 giorni lavorativi antecedenti la seduta; altrimenti, viene inserita nella seduta immediatamente successiva.
Se la mozione è presentata nel corso della seduta, la stessa può essere inserita nel relativo ordine del giorno solo se sono presenti tutti i Componenti e se l’inserimento della mozione nell’ordine del giorno è approvato all’unanimità.
Art. 9 - Votazioni
Il Presidente stabilisce l’ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e proclama il risultato.
Il Consiglio di Amministrazione approva immediatamente la verbalizzazione dell’esito della votazione e del dispositivo della delibera adottata.
Le votazioni del Consiglio di Amministrazione avvengono a scrutinio palese per alzata di mano o con procedimento elettronico ad eccezione di quelle relative a giudizi su persone, chiamate di professori ed a procedimenti disciplinari, per le quali l’espressione di voto deve avvenire a scrutinio segreto.
Ai componenti presenti, collegati in videoconferenza, è consentita soltanto la votazione a scrutinio palese, mentre agli stessi non può essere accordata quella a scrutinio segreto stante l’impossibilità di garantire la segretezza del voto.
Art. 10 - Interrogazioni
Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione può presentare interrogazioni scritte al Rettore su argomenti di pertinenza dell’organo.
Il Rettore dà immediata comunicazione dell’interrogazione presentata ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
Il Rettore fornisce risposta scritta all’interrogazione, dandone lettura nella prima seduta del Consiglio successiva alla sua presentazione e, successivamente, inviandola ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
Nel caso in cui si tratti di argomenti di particolare complessità, il termine per rispondere all’interrogazione può essere prorogato, con decisione motivata del Rettore, alla seconda riunione del Consiglio successiva alla sua presentazione.
A seguito della risposta del Rettore l’interrogante può intervenire nel corso della seduta per dichiarare se si ritiene o meno soddisfatto.
Art. 11 - Verbale delle Sedute
Delle sedute del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale, a cura del Direttore Generale, che partecipa alla riunione con funzioni di segretario verbalizzante.
In caso di impedimento o di assenza del Direttore Generale o nel caso in cui lo stesso si trovi in stato di incompatibilità, le funzioni di segretario verbalizzante sono espletate da un Dirigente dell’Ateneo o in caso di indisponibilità motivata, da un componente dell’Ufficio Organi Collegiali all’uopo incaricato dal Direttore Generale.
Nel verbale si riportano: ora di inizio e fine, giorno, mese, anno, luogo della riunione; ordine del giorno sul quale il Consiglio è chiamato a deliberare, il nome dei componenti presenti e dei componenti assenti, giustificati e non giustificati.
Il verbale riporta per ciascuna delibera: i votanti e le singole espressioni di voto, secondo le modalità di cui al presente articolo – la narrativa, contenente contente una breve disamina dell’argomento e una sintesi della discussione; - le premesse, che indicano i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche su cui si fonda la determinazione dell’organo e riportano gli interventi e le dichiarazioni secondo le modalità di cui al comma successivo; - il dispositivo riportante la volontà dell’Organo.
Chiunque intenda fare inserire a verbale una propria dichiarazione o un proprio intervento è tenuto a consegnarne il testo al segretario nel corso della seduta o entro le 48 ore successive.
Nel verbale devono essere inoltre riportati, per ogni deliberazione assunta, il nome dei votanti che hanno espresso voto favorevole, il nome di votanti che hanno espresso voto contrario e di coloro che si sono astenuti¸ l’esito della votazione e la proclamazione da parte del Presidente, la firma del Presidente e del segretario verbalizzante.
Il verbale è approvato nella seduta successiva a quella a cui si riferisce ed è portato a conoscenza dei componenti dell’organo almeno duegiorni lavorativi prima della seduta in cui verrà presentato per l’approvazione.
Solo in casi motivati il verbale può essere approvato successivamente.
Le delibere di approvazione del verbale delle sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e sono approvate se vota a favore la maggioranza dei presenti fatta salva la facoltà per i componenti di far constatare a verbale il proprio motivato dissenso.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione vengono registrate su supporto audiovisivo quale “brogliaccio” ad esclusivo ausilio del segretario verbalizzante. L’Ufficio Organi Collegiali procede alla sua eliminazione dopo 60 giorni dall’approvazione del verbale.
Le riproduzioni audiovisive non hanno natura di documento amministrativo.
I verbali delle singole sedute sono repertoriati con procedura telematica.
Ciascun Consigliere ha accesso al verbale e ad ogni documento, atto e informazione utili all’esercizio delle proprie funzioni.
Il verbale del Consiglio di Amministrazione è accessibile ai componenti della Comunità Accademica tramite l’utilizzo delle proprie credenziali di accesso.
La pubblicazione avrà la durata di 10 anni.
Art. 12 - Commissioni Consiliari
Il Consiglio di Amministrazione, per l’istruzione delle pratiche e per l’esame preventivo delle questioni da sottoporre a delibera, può costituire Commissioni formate da un numero minimo di cinque componenti e, di norma, non più di sette membri.
I membri delle Commissioni possono essere anche esterni al Consiglio di Amministrazione, ma in tal caso nonpossono essere in numero superiore a quello dei membri interni.
Per le materie di competenza sia del Senato Accademico, sia del Consiglio di Amministrazione, sono istituite le seguenti Commissioni miste:
- Commissione Statuto e Regolamenti, composta dai membri della commissione permanente di cui all’art. 51, commi 2-3-4 dello Statuto, integrata, ai fini dell’istruttoria delle pratiche per gli organi di governo, da n. 3 componenti designati dal Consiglio di Amministrazione e da n.1 componente designato dal Senato;
- Commissione Bilancio, composta da n. 3 componenti designati dal Consiglio di Amministrazione, da n. 3 componenti designati dal Senato accademico e da n.1 componente esterno;
- Commissione Diritto allo Studio, composta da n.3 componenti designati dal Senato Accademico, n. 3 componenti designati dal Consiglio di Amministrazione e n.1 componente esterno.
Il coordinatore delle Commissioni miste è nominato dal Rettore.
Per la trattazione di argomenti che prevedano impegni di spesa sul bilancio di ateneo e la cui urgenza non consente la trattazione nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione, ai fini dell’adozione del provvedimento rettorale di urgenza, è istituita la Commissione Decreti d’Urgenza composta da tre membri designati dal Consiglio di Amministrazione. Il Coordinatore è nominato dallo stesso Consiglio fra i membri designati.
I componenti delle Commissioni decadono e sono prontamente sostituiti dopo la terza assenza consecutiva non giustificata.
Ai lavori delle Commissioni possono partecipare gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
Il Consiglio di Amministrazione può istituire commissioni o gruppi di studio in relazione alla trattazione di argomenti specifici, su problemi non ricorrenti.
Ciascuna Commissione elegge al suo interno il coordinatore ove già non designato dal Consiglio di Amministrazione.
Le commissioni sono convocate dal coordinatore e qualora ne facciano richiesta almeno due componenti delle stesse.
Ogni Commissione si avvarrà, come segretario, di un dipendente designato dal Direttore Generale.
Le Commissioni hanno natura istruttoria e non costituiscono collegi perfetti.
Art. 13 - Entrata in Vigore
Il presente Regolamento è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed è emanato e pubblicato in conformità con le previsioni contenute nello Statuto.